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AVVISO ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

10 dicembre 2020

                                                                     AVVISO
                        ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
SPOSTAMENTI (art. 1, comma 2, del D.L. 158/2020 e art. 1, commi 3 e 4, del DPCM 3 dicembre 2020)

Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 opera il DIVIETO DI SPOSTAMENTI tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio.

Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio 2021 sono VIETATI anche gli spostamenti tra comuni.

Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio 2021 il suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune.

Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso del modulo di autocertificazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza.

Il Ministero dell’Interno conferma la vigenza del cosiddetto coprifuoco nella fascia oraria 22.00-5.00 e, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, ne prolunga la durata fino alle ore 7.00 del successivo 1 gennaio 2021.

Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, delle gallerie, dei parchi commerciali e delle aggregazioni di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili.

Viene ampliato l’ambito delle attività che restano consentite durante le suddette chiusure festive e prefestive, rientrandovi ora anche i punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici.

L’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è consentita sino alle ore 21.00.





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