23 marzo 2020
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le
ulteriori seguenti misure:
a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle
aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa
all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita'
motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,
nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli altri che
immediatamente precedono o seguono tali giorni, e' vietato ogni
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese
le seconde case utilizzate per vacanza.
COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le
ulteriori seguenti misure:
a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle
aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa
all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita'
motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,
nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli altri che
immediatamente precedono o seguono tali giorni, e' vietato ogni
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese
le seconde case utilizzate per vacanza.
Allegati
- ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE [.pdf 119,3 Kb - 23/03/2020]