3 marzo 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETA:
Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3.
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti
misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di
prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' e applica le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
previste dal Ministero della salute;
b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui
all'allegato 4;
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del
25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione
igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi
commerciali;
e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e
private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere
adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti
ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la
possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra di
loro;
g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal
quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del
presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della
sanita', o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui
all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche'
al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al
pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalita' di
trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite
dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti
dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso
di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero
verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle
centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai
servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.
2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione
della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito
indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato
sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita'
al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario l'operatore di sanita' pubblica informa
inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto e' assistito anche ai fini
dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES.
25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara
che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena,
specificando la data di inizio e fine.
3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:
a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo e'
indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita'
dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione
e l'applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni
dall'ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e/o viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanita'
pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del
protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanita' pubblica procede
secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero
della salute.
7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di
prevenzione di cui all'allegato 4.
Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3.
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti
misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di
prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' e applica le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
previste dal Ministero della salute;
b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui
all'allegato 4;
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del
25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione
igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi
commerciali;
e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e
private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere
adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti
ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la
possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra di
loro;
g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal
quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del
presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della
sanita', o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui
all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche'
al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al
pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalita' di
trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite
dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti
dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso
di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero
verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle
centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai
servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.
2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione
della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito
indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato
sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita'
al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario l'operatore di sanita' pubblica informa
inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto e' assistito anche ai fini
dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES.
25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara
che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena,
specificando la data di inizio e fine.
3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:
a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo e'
indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita'
dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione
e l'applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni
dall'ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e/o viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanita'
pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del
protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanita' pubblica procede
secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero
della salute.
7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di
prevenzione di cui all'allegato 4.
Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
Allegati
- DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 1 MARZO 2020[.pdf 191,71 Kb - 03/03/2020]